Domanda monitoria improcedibile senza mediazione
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo su materie soggette a mediazione obbligatoria come le controversie condominiali, l’onere di avviare il tentativo di conciliazione grava sul creditore opposto, ossia l’attore in senso sostanziale, in base all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020 e all’art. 5-bis del decreto legislativo n. 28/2010, come introdotto dalla Riforma Cartabia. Se il creditore opposto, pur essendo stato sollecitato dall’eccezione dell’opponente o dall’ordine del giudice di procedere, omette di esperire la mediazione nel termine fissato, il Giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità della domanda monitoria proposta col ricorso monitorio, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 3268/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo: eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
Un Condominio chiede e ottiene un decreto ingiuntivo che notifica al condomino debitore, al quale richiede il pagamento della somma di € 32.458,69, più spese. Il debitore propone opposizione al provvedimento, contestando il fondamento delle somme ingiunte e, in via preliminare, eccepisce l’improcedibilità dell’azione del Condominio per non aver esperito la mediazione obbligatoria. L’opponente chiede, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese. Il Condominio opposto si costituisce in giudizio, contestando l’opposizione come strumentale al mero fine di ritardare il pagamento e chiedendo la conferma della provvisoria esecutorietà e del decreto ingiuntivo.
Materia condominiale: mediazione obbligatoria
Il Giudice Istruttore, dopo aver differito l’udienza e aver richiesto alle parti di riportarsi ai propri atti, riserva la causa in decisione, ritenendola matura, senza necessità di istruttoria. Nelle more, l’attenzione del Giudicante si concentra sulla questione preliminare di procedibilità sollevata dall’opponente, in quanto la materia condominiale rientra tra quelle per le quali il decreto legislativo n. 28/2010 prevede l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione.
Mediazione: condizione di procedibilità
Il Tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19596/2020, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, che è l’attore in senso sostanziale, ossia il creditore. Tale principio è stato infatti trasformato in norma dalla Riforma Cartabia (decreto legislativo n.149/2022, art. 5-bis).
Nel caso di specie, in effetti il Giudice ha rilevato che:
- il Condominio opposto è stato espressamente sollecitato dalla controparte a provvedere, avendo questa sollevato l’eccezione fin dall’atto introduttivo;
- l’opposto ha depositato un’istanza di mediazione presso un organismo solo in data 07.2025, quando la causa era già in fase di riserva per la decisione e quindi ben dopo la prima udienza del 12.02.2025;
- tale iniziativa risulta “colpevolmente tardiva”, poiché la mediazione, per soddisfare la condizione di procedibilità, deve essere avviata tempestivamente;
- non vi è alcuna prova in atti che la mediazione sia stata effettivamente esperita, non avendo l’opposto depositato né il verbale del primo incontro né quello conclusivo.
Applicando il principio della “ragione più liquida”, il Tribunale accoglie quindi l’eccezione preliminare perchè il Condominio opposto non ha soddisfatto l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria nei termini e nei modi previsti. Nel consegue che il Giudice dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, che provvede a revocare
FONTE: Redazione MondoADR